La Suprema Corte di Cassazione ASSOLVE il Mar. Carlo Chiariglione
Il 23 gennaio 2024, il Tribunale Militare di Verona aveva condannato il Maresciallo Carlo Chiariglione, in forza al Secondo Reggimento Alpini, per il reato di diffamazione militare pluriaggravata e continuata, contestatogli come commesso in danno di un Ufficiale del medesimo corpo.
La condotta ascritta al Maresciallo Chiariglione consisteva nella pubblicazione sul proprio sito Internet di un articolo dal titolo
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“Esercito Italiano: la morte del Caporale Chierotti, tragica casualità? Sfortuna?”
Stando all’imputazione, la Persona Offesa era stata anche indicata, nell’articolo in esame, come corresponsabile del decesso del Caporale stesso in occasione dell’agguato mortale subito dai militari Italiani a Bakwa (Afganistan) nel 2011, e, comunque, quale persona priva delle necessarie qualità morali e professionali, essendo stato autore di condotte vessatorie determinanti anche azioni suicidarie, oltre che di violenze psicologiche varie.
Il Tribunale Militare di Verona, considerata la “imponente mole di competenze militari e di qualifiche specialistiche” del Maresciallo Chiariglione – peraltro, da sempre in prima linea contro il terribile fenomeno dei suicidi nelle forze armate – riteneva comunque di riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate.
Avverso la Sentenza del Tribunale Militare di Verona, il Maresciallo Chiariglione proponeva Appello, lamentando, tra gli altri vizi, l’illogicità della Sentenza e l’inapplicabilità al caso di specie della legge penale Militare (con conseguente difetto di giurisdizione militare); quest’ultimo, in particolare, per essersi egli trovato in stato di sospensione disciplinare dal servizio al momento della pubblicazione dell’articolo e, dunque, in una condizione non equiparabile a quella del Militare in servizio alle Armi al quale, solo, è applicabile la legge penale militare.
La Corte Militare d’Appello respingeva tutti i motivi di impugnazione, così confermando la Sentenza di primo rado.
Il Maresciallo Chiariglione, dunque, avverso la Sentenza della Corte Militare d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, tra gli altri vizi, la violazione della legge penale, per avere la Corte Militare d’Appello ritenuto che il sottoufficiale sospeso dall’impiego dovesse comunque essere considerato in servizio alle armi e, dunque, dovesse essere sottoposto alla giurisdizione del Tribunale militare.
Inoltre, con il secondo motivo di impugnazione, il Ricorrente lamentava la manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento della prova, per non essere stata ritenuta configurabile la scriminante del diritto di critica e di cronaca con riguardo al conferimento dell’onorificenza all’Ufficiale, asseritamente diffamato, e ai fatti relativi alla morte del Caporal Maggiore Chierotti.
In particolare, in base al motivo d’impugnazione, lo svolgimento dei fatti in termini diversi da quanto riportato nella motivazione dell’onorificenza conferita all’Ufficiale sarebbe emerso in maniera chiara all’esito dell’istruttoria e ciò avrebbe imposto di riconoscere la sussistenza della causa di giustificazione.
In sostanza, il Maresciallo Carlo Chiariglione lamentava di essere stato condannato sebbene non avesse fatto altro che rappresentare lo svolgimento dei fatti, segnalando l’inadeguatezza della condotta dell’Ufficiale, nel libero esercizio del proprio diritto di critica e di cronaca.
La Corte di Cassazione, in data 2.4.2025, in accoglimento del Ricorso presentato dal Mar. Chiariglione, annullava la Sentenza impugnata perché “il fatto non sussiste”.
Precisamente, in base a quanto si legge nella motivazione della Sentenza di annullamento, i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare quella precedente Sentenza della Corte di Cassazione con cui era stata ribadita la necessità di interpretare alla luce del principio di tassatività le norme penali e, segnatamente, quelle che descrivono le figure soggettive dei sottufficiali suscettibili di essere «considerati in servizio» (artt. 1 e 5 cod. pen. mil. pace).
In particolare, scrive la Corte di Cassazione, “per quanto riguarda lo specifico punto rilevante in questa sede, assume rilievo l’opzione interpretativa secondo cui l’art. 5 cod. pen. mil. pace prevede, per il caso di militari rispetto ai quali manchi l’effettività dal servizio, ipotesi tassative in cui può trovare applicazione la legge penale militare. Per quanto riguarda i sottufficiali tale condizione è la sola aspettativa.
(…) Da quanto esposto, discende, previo assorbimento degli altri motivi di ricorso, l’annullamento della Sentenza impugnata che, tenuto conto del fatto che non sono necessari ulteriori accertamenti, deve essere disposto senza ulteriore rinvio, stante l’insussistenza del fatto ascritto all’imputato per difetto della condizione soggettiva (ossia quella di militare o soggetto considerato tale) richiesta per il perfezionamento del reato”.
In conclusione, ribadendo il principio di diritto già espresso con precedenti pronunciamenti, la Corte di Cassazione ha annullato la Sentenza di condanna, senza entrare nel vivo degli altri motivi di ricorso, che risultavano assorbiti, perché il Mar. Carlo Chiariglione, al momento della pubblicazione dell’articolo contestatogli, era sospeso disciplinarmente dal servizio e, dunque, non era un militare in servizio alle armi, né poteva essere considerato tale ex Art. 5 C.P.M.P., con conseguente inapplicabilità allo stesso della legge penale militare e della giurisdizione militare.
Avv. Daniele Fabrizi
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