CONSIGLIO DI STATO – INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO D’AUTORITÀ
Importante vittoria innanzi al Consiglio di Stato – Sezione Seconda – con la sentenza n. 4259/2026, relativa al riconoscimento dell’indennità di trasferimento d’autorità in favore di personale militare trasferito a seguito della soppressione del 50° Stormo di Piacenza.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 244/2024, aveva rigettato il ricorso ritenendo valida la clausola con cui i militari avevano accettato il trasferimento “senza oneri per l’Amministrazione”.
Il Consiglio di Stato ha invece completamente riformato la decisione di primo grado, ribadendo un principio fondamentale: il trasferimento mantiene natura autoritativa quando nasce da esigenze organizzative della Forza Armata e dalla soppressione di un reparto, anche se il militare ha espresso una preferenza sulla sede di destinazione.
La sentenza chiarisce inoltre che:
* il “gradimento” espresso dal militare non trasforma il trasferimento in trasferimento a domanda;
* la clausola “senza oneri” predisposta dall’Amministrazione non costituisce valida rinuncia preventiva ai diritti economici;
* il diritto all’indennità prevista dalla legge n. 86/2001 sorge ogniqualvolta il trasferimento sia disposto nell’interesse prioritario dell’Amministrazione.
Conseguentemente, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico reclamato, oltre interessi legali.
Di particolare rilievo anche la condanna del Ministero della Difesa alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Una pronuncia importante che conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a tutela dei militari trasferiti per esigenze organizzative dell’Amministrazione.
Roma 26.05.2026
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Presidente Mar. Carlo Chiariglione Avv. Michela Scafetta
#NESSUNORIMANEINDIETRO

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