TAR Marche, ord. n. 423/2026: la Direttiva 1100 non può comprimere i diritti della Legge 104
Alla luce della nuova Direttiva 1100 e delle continue restrizioni interpretative che stanno emergendo in materia di impiego del personale militare, questa ordinanza del TAR Marche rappresenta un segnale estremamente importante.
Con l’ordinanza cautelare resa nel ricorso n. 423/2026, il TAR Marche ha infatti richiamato l’Amministrazione Militare ad un principio fondamentale: le istanze formulate ai sensi della Legge 104 non possono essere valutate in modo burocratico, parziale o meramente formale.
Nel caso specifico, il militare aveva richiesto il trasferimento non solo presso la sede di Trapani, ma anche presso “altra sede utile nel raggio di 150 km”. Tuttavia, il diniego opposto dall’Amministrazione sembrava aver preso in considerazione sostanzialmente una sola sede, senza svolgere quell’analisi completa e concreta richiesta dalla normativa.
Ed è proprio qui che il TAR interviene in maniera significativa.
Il Collegio ha ordinato allo Stato Maggiore dell’Esercito di chiarire se siano state realmente valutate tutte le possibili sedi compatibili entro il raggio richiesto dal ricorrente, arrivando persino a specificare che il parametro dei 150 km dovrà essere considerato “in linea d’aria”.
Un passaggio tutt’altro che banale.
Perché la nuova Direttiva 1100 rischia, in alcuni casi, di trasformarsi in uno strumento di irrigidimento amministrativo, soprattutto laddove si tenta di comprimere il diritto all’assistenza familiare dietro esigenze organiche generiche, formule standardizzate o motivazioni meramente apparenti.
Ma la discrezionalità amministrativa non è arbitrio.
E soprattutto non può ignorare:
* la concreta situazione familiare del militare;
* l’effettiva esistenza di sedi alternative;
* il principio di proporzionalità;
* il dovere di una motivazione reale e approfondita.
Questa ordinanza dimostra che i giudici amministrativi stanno iniziando ad analizzare con particolare attenzione il modo in cui vengono gestite le istanze ex Legge 104 nel comparto Difesa. Ed è un principio che merita di essere ricordato: nessuna direttiva interna può comprimere diritti riconosciuti dalla legge.
Roma 29.05.2026
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Presidente Mar. Carlo Chiariglione Avv. Michela Scafetta
#NESSUNORIMANEINDIETRO

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